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Ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)
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Ordinanza n. 9005 del 16 aprile 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito) PDF Print E-mail

RICORSO PER CASSAZIONE, MANCATO DEPOSITO DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA CON LA RELATA DI NOTIFICA, IMPROCEDIBILITA’, RISOLUZIONE DI QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA

Risolvendo una importante questione di massima di particolare importanza in tema di ricorso per cassazione, le Sezioni unite hanno stabilito il principio in base al quale nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.