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Sezioni Unite
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Sentenza n. 5873 del 13 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, GIUDIZIO TEMPESTIVAMENTE RIPROPOSTO INNANZI AL G.A., CONSIGLIO DI STATO, CONFLITTO DI GIURISDIZIONE D'UFFICIO EX ART. 11 CPA, AMMISSIBILITA', LIMITI

Le SS.UU. hanno enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: “La disposizione dettata dall’art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo – che si interpreta alla stregua di quella analoga contenuta dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 – non preclude in linea di principio che nel giudizio tempestivamente riproposto davanti a sé il giudice amministrativo di secondo grado sollevi d’ufficio il conflitto di giurisdizione: ad evitare che tale giudice risulti privato del potere di rilievo d’ufficio del proprio difetto di giurisdizione, ciò si deve ammettere quante volte il giudizio di primo grado si sia concluso previo rilievo di questione attinente all’ordine del processo, logicamente pregiudiziale rispetto alla stessa questione di giurisdizione”.

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Sentenza n. 5872 del 13 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, G.A., SENTENZA CHE AFFERMA LA GIURISDIZIONE ITALIANA, GIUDICATO ESTERNO, LIMITI

Le SS.UU. hanno precisato che l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano in luogo di un giudice straniero, contenuta nella sentenza del giudice amministrativo, non può precludere una diversa decisione da parte del giudice ordinario, successivamente adito, in quanto anche le sentenze del giudice amministrativo possono acquisire autorità di giudicato esterno in tema di giurisdizione solo se la statuizione relativa sia accompagnata da una conseguente pronuncia di merito.

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Ordinanza n. 5577 del 6 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore V. Nobile) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE CIVILE, GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA, IMPIEGO PUBBLICO, DISCRIMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 1998, RILEVANZA

Le Sezioni Unite Civili, dando seguito al principio di eccezionalità della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, hanno affermato che non basta a radicare tale giurisdizione il dato formale della cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 1998, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi viceversa dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario se lo richiedono concrete esigenze di tutela per pretese sorte dopo tale data, seppure con effetto retroattivo.

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Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso) PDF Print E-mail

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI), PRESCRIZIONE, DELLE PRESTAZIONI, SOSPENSIONE DEL TERMINE

Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.

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Sentenza 13 marzo 2012, n. 3936 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti) PDF Print E-mail

CIRCOLAZIONE STRADALE, SANZIONI, DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE, OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 204 BIS COD. STRADA, IMPUGNAZIONE IMMEDIATA AI SOLI EFFETTI DELLA SANZIONE ACCESSORIA, AMMISSIBILITA'

La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

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Sentenza n. 3678 dell'8 marzo 2012 (Sezione Sesta Civile, Presidente G. Salmè, Relatore L. Macioce) PDF Print E-mail

STRANIERO, PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE, OBBLIGO DI TRADUZIONE, CONDIZIONI

La Corte, in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo che riteneva sufficiente la mera attestazione d’impossibilità da parte dell’autorità amministrativa di procedere alla traduzione nella lingua dello straniero, ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell’Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad una informazione effettiva ed immediata relativa all’esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, che l’impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l’Amministrazione affermi e il giudice ritenga plausibile l’indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l’inidoneità di tale testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie,e la diffusione delle procedure d’informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere residuale la necessità di una traduzione personalizzata.

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Sentenza n. 3183 del 1° marzo 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Tirelli) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO, DOMANDA FONDATA SU INADEMPIMENTO UNITARIO DELL’AMMINISTRAZIONE PROTRATTO OLTRE IL 30 GIUGNO 1998, GIURISDIZIONE ORDINARIA ANCHE SUL PERIODO ANTERIORE A TALE DATA, SUSSISTENZA

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce un’ipotesi eccezionale, sicché, quando il lavoratore deduce inadempimento unitario dell'amministrazione protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione ordinaria anche per il periodo anteriore a tale data, onde evitare il frazionamento della tutela.

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Sentenza n. 2312 del 17 febbraio 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore L. Macioce) PDF Print E-mail

APPALTO PUBBLICO, ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006, VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, AMPIA DISCREZIONALITA', SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, LIMITI, ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE", SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.

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Sentenza n. 2313 del 17 febbraio 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore L. Macioce) PDF Print E-mail

APPALTO PUBBLICO, ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006, VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, AMPIA DISCREZIONALITA', SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, LIMITI, ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE", SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE

In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.

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Ordinanza n. 30785 del 30 dicembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. R. San Giorgio) PDF Print E-mail

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI, REGIME DI CUI AL D.LGS. N. 139 DEL 2005, DELIBERE IN MATERIA DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, IMPUGNABILITA’ DINANZI AL TRIBUNALE, SUSSISTENZA, FONDAMENTO

Anche nel regime di cui d.lgs. n. 139 del 2005, sebbene il relativo art. 32 non abbia riprodotto il precedente assetto di impugnativa innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, possono essere impugnate davanti al tribunale.

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