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Sezioni Unite Penali
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Sezioni Unite Penali
Sentenza n. 15189 del 19 gennaio 2012 - depositata il 20 aprile 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. G. Sandrelli) PDF Print E-mail

IMPUGNAZIONI, REVISIONE, PARERE DEL P.M., COMUNICAZIONE ALLA PARTE RICHIEDENTE, NECESSITA’

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, hanno affermato che laddove, in caso di richiesta di revisione, sia stato, sia pure irritualmente, acquisito il parere del pubblico ministero, lo stesso deve essere, a pena di nullità degli atti successivi, comunicato alla parte richiedente in ossequio al principio del contraddittorio.

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Sentenza n. 14484 del 19 gennaio 2012 - depositata il 17 aprile 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore R. Galbiati) PDF Print E-mail

CIRCOLAZIONE STRADALE, GUIDA IN STATO EBBREZZA, AUTOVETTURA UTILIZZATA IN VIRTU’ DI CONTRATTO DI LEASING TRANSLATIVO, CONFISCABILITA’, ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che non è confiscabile (e, pertanto, non può essere sottoposta a sequestro preventivo) la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. Il Supremo Collegio ha anche precisato che una volta che si consideri l’autovettura oggetto del contratto di leasing translativo appartenente a terzo estraneo al reato in questione, all’utilizzatore della stessa andrà applicata anche la sanzione accessoria del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come modificato dall’art. 3, comma 45, legge 15 luglio 2009, n. 94.

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Sentenza n. 12164 del 15 dicembre 2011 - depositata il 30 marzo 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore C. Squassoni) PDF Print E-mail

DIFESA E DIFENSORI, IMPUTATO, NOMINA DI UN TERZO DIFENSORE, ASSENZA DI REVOCA ESPRESSA DEI DIFENSORI PRECEDENTEMENTE NOMINATI, INEFFICACIA, CONDIZIONI

Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata ai sensi dell’art. 571 comma 3 cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione, la quale invece, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. Il Supremo Collegio ha in particolare precisato che i difensori originariamente officiati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della concentrazione dell’attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacchè in tal modo si darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva o ad una sorta di postuma ratifica dell’operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento del compimento dell’attività che si vuole presumere ratificata. La Corte ha altresì chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo.

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Sentenza n. 11545 del 15 dicembre 2011 - depositata il 23 marzo 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese) PDF Print E-mail

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE, SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA IN MODO CONTINUATIVO, ORGANIZZATO E RETRIBUITO, REATO, CONFIGURABILITA'

Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti principi:
a) «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»;
b) «Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005».

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Sentenza n. 6624 del 27 ottobre 2011 - depositata il 17 febbraio 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo) PDF Print E-mail

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE,  ESTRADIZIONE PER L'ESTERO, MISURE CAUTELARI, IMPUGNAZIONE AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI REVOCA O DI INEFFICACIA DELLA MISURA, INTERVENUTA CONSEGNA ALLO STATO RICHIEDENTE, SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE

Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna; b) nell’ipotesi considerata, l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato a fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione.

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Sentenza n. 5859 del 27 ottobre 2011 - depositata il 15 febbraio 2012 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Conti) PDF Print E-mail

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, ESTINZIONE DEGLI EFFETTI PENALI, CONSEGUENZE SULLA RECIDIVA

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’art. 47 comma dodicesimo ord. pen., dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’art. 106 cod. pen..

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Sentenza n. 1855 del 24 novembre 2011 - depositata il 18 gennaio 2012 (Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi) PDF Print E-mail

LAVORO (DIRITTO PENALE),- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, OMESSO VERSAMENTO, REGOLARIZZAZIONE, NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO, ATTO EQUIPOLLENTE, DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, CONDIZIONI

Le Sezioni unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.

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Sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 - depositata il 12 gennaio 2012 (Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese) PDF Print E-mail

ESECUZIONE, PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI, RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE, CRITERI, QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA

Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.

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Sentenza n. 40288 del 14 luglio 2011 - depositata il 7 novembre 2011 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano) PDF Print E-mail

PATTEGGIAMENTO, AZIONE CIVILE, RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE, CONDANNA, RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO, AMMISSIBILITA', LIMITI

Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui “è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”. 

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Sentenza n. 37954 del 25 settembre 2011 - depositata il 20 ottobre 2011 (Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. S. Di Tomassi) PDF Print E-mail

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, APPROPRIAZIONE INDEBITA, SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO, OMESSO VERSAMENTO, CONSEGUENZE

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".

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