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Penale
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Sentenza n. 12252 del 23 febbraio 2012 - depositata il 2 aprile 2012 (Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore M. Fumo) PDF Print E-mail

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO, ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE ED ASSOCIAZIONI EVERSIVE CON FINALITA’ DI TERRORISMO, DIFFERENZA

La Corte ha affermato che la fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis cod. pen. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 dello stesso codice in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che l’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della l. n. 15 del 1980 è incompatibile con il delitto di cui al citato art. 270 bis, in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di cui all’art. 270, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l’intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice menzionata. 

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Sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 - depositata il 2 aprile 2012 (Sezione Prima Penale, Presidente P. Baldovagni, Relatore U. Zampetti) PDF Print E-mail

IMMIGRAZIONE, REINGRESSO DELL'ESPULSO NEL TERRITORIO DELLO STATO, PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO, CONTRASTO CON LA DIRETTIVA C.D. RIMPATRI, CONSEGUENZE

La Corte, facendo applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell'ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato adeguamento, ha ritenuto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso e che abbia a verificarsi oltre il termine di cinque anni dall’avvenuta espulsione, perché la norma incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è in contrasto, nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto, con l'art. 11, par. 2, della citata direttiva, secondo cui la durata del divieto non può superare i cinque anni.

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Sentenza n. 9349 del 9 febbraio 2012 - depositata il 9 marzo 2012 (Sezione Quarta Penale, Presidente C. Petti, Relatore C. Squassoni) PDF Print E-mail

REATI CONTRO LA PERSONA, ATTI SESSUALI CON MINORENNE, COMPORTAMENTO INERTE O PASSIVO DELL'ADULTO, REATO, CONFIGURABILITA'

Con la decisione in esame la Corte ha affermato il principio secondo cui nel delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall’art. 609-quater cod. pen., sono da considerarsi vietati anche gli atti sessuali compiuti dal minore sulla persona dell’adulto, autore del fatto, a nulla rilevando, da un lato, la circostanza che quest’ultimo tenga un comportamento inerte o passivo e, dall’altro, la partecipazione attiva o l’iniziativa della vittima. (Fattispecie nella quale gli atti sessuali, consistiti in baci con la lingua e toccamenti dall’inequivoca valenza erotica, erano stati posti in essere su iniziativa della vittima, figlia dell’imputato, il quale era rimasto inerte senza respingere gli approcci della minore). 

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Sentenza n. 8555 del 18 novembre 2011 - depositata il 5 marzo 2012 (Sezione Quinta Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. A. Bruno) PDF Print E-mail

REATI INFORMATICI, DANNEGGIAMENTO DI DATI INFORMATICI, CANCELLAZIONE NON DEFINITIVA DI FILES, REATO, SUSSISTENZA

La Corte ha precisato che il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio ha quindi ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato.

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Sentenza n. 7739 del 22 novembre 2011 - depositata il 28 febbraio 2012 (Sezione Seconda Penale, Presidente F. Pagano, Relatore F. Fiandanese). PDF Print E-mail

TRIBUTI, CONDOTTE ELUSIVE, RILEVANZA PENALE, SUSSISTENZA, CONDIZIONI

La Corte, pronunciando in fattispecie riguardante, tra l’altro, il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 del d- lgs. n. 74 del 2000, ha affermato che le condotte elusive ai fini fiscali che siano riconducibili alle ipotesi di cui agli artt.37, comma 3, e 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ben possono assumere rilevanza anche penale.

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Sentenza n. 7373 udienza del 18 gennaio 2012 - depositata il 24 febbraio 2012 (Terza Sezione Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. M. Lombardi) PDF Print E-mail

GIUDIZIO, ESAME TESTIMONIALE, DIVIETO DI DOMANDE SUGGESTIVE, LATITUDINE

La Corte ha affermato che, nonostante il divieto di formulare al testimone domande suggestive sia dalla legge espressamente previsto con riferimento alla sola parte che ha chiesto la citazione del teste, lo stesso deve tuttavia applicarsi a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, operando, ai sensi del comma 2 dell’art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo.

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Sentenza n. 4946 del 17 gennaio 2012 - depositata l'8 febbraio 2012 (Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore L. Ramacci) PDF Print E-mail

REATO, CAUSE DI ESTINZIONE, PRESCRIZIONE, INTERVENUTA DICHIARAZIONE, RINUNCIA DA PARTE DELL'IMPUTATO, AMMISSIBILITA', CONDIZIONI

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. (Nella specie, la rinuncia alla prescrizione era stata espressamente manifestata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal G.i.p. che, nel rigettare la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, aveva prosciolto l’imputato dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione).

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Sentenza n. 4377 del 20 gennaio 2012 - depositata il 1° febbraio 2012 (Sezioni Unite Penale, Presidente A. Fiale, Relatore L. Marini) PDF Print E-mail

REATI CONTRO LA PERSONA, VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, PRESUNZIONE RELATIVA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE, APPLICAZIONE ANCHE AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 609 OCTIES COD. PEN. DEI PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE COST. CON LA SENT. N. 265 DEL 2010, NECESSITA'

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), dev’essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l’obbligo di valutare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

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Sentenza n. 1399 del 14 dicembre 2011 - depositata il 17 gennaio 2012 (Sezione Terza Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore L. Ramacci) PDF Print E-mail

DIFESA E DIFENSORI, INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, INCIDENTE PROBATORIO, RICHIESTA DIFENSIVA, OBBLIGO DEL GIUDICE, ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 391 bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

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Sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 - depositata il 30 dicembre 2011 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza) PDF Print E-mail

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, DELITTI CONTRO LA PERSONA, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, SOTTRAZIONE DI MINORI ALLA CUSTODIA GENITORIALE AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE, SUSSISTENZA DELL'IPOTESI CRIMINOSA, FATTISPECIE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che sussiste l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 cod. pen. e non quella di cui all’art. 574 cod. pen., qualora, mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta, l'infans o l'amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978, rv. 138038, la S.C. ha ritenuto di poter configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, rilevando che, persino nel caso di infanti, la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 cod. pen. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dal’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).

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