| Sentenza n. 29215 del 12 dicembre 2008 (Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Urban) |
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ASSICURAZIONE, POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, NATURA, CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIARICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CREDITORE AL GARANTE, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE, NECESSITA', SUSSISTENZA, ESCLUSIONE, CONSEGUENZELa speciale “cauzione” prestata, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per le obbligazioni del Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi ed in favore dell’Amministrazione finanziaria, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica distintiva rispetto alla fidejussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà; ne consegue che il garante è tenuto a pagare il creditore senza possibilità di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale e nemmeno è necessario il previo accertamento dell’inadempimento, attenendo esso al rapporto principale e salva, per il garante, la sola “exceptio doli” ove egli riesca a provare in modo certo ed incontestato la parziale inesistenza del credito che ha dato luogo all’escussione. |






