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Sentenza n. 11722 del 14 maggio 2010 (Sezione Tributaria, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta) PDF Print E-mail

TRIBUTI, ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM", ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, PREVISIONI

 La S.C., interpretando l’art. 7 dello Statuto del contribuente, ha affermato che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta a pena di nullità e che, in caso di motivazione “per relationem” con rinvio ad altro atto già pubblicato o notificato al contribuente, non ne è necessaria l’allegazione alla cartella sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.

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