TRIBUTI, IRAP, ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE A CARICO DI SOCIETA’ DI PERSONE, APPLICABILITA’ DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 917 DEL 1996, QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA, RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione - ritenuta di massima rilevanza - se l’imponibile accertato a fini IRAP a carico di una società di persone debba essere imputato, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, pro quota, anche ai soci e se questi ultimi, di conseguenza, debbano necessariamente partecipare al giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.
TRIBUTI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI, AGEVOLAZIONE EX ART. 6 D.P.R. N. 601 DEL 1973, APPLICABILITA’ ALLE ASL - ESISTENZA DI UN CONTRASTO IN GIURISPRUDENZA E QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA, RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di questione su cui vi è contrasto in giurisprudenza e comunque di questione di massima rilevanza - la questione se debba applicarsi l’agevolazione espressamente prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le aziende ospedaliere anche alle ASL.
TRIBUTI, PLUSVALENZE DERIVANTI DA SOMME PERCEPITE IN DIPENDENZA DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, REGIME FISCALE,CONTRASTO CON L'ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 ALLA CEDU, INSUSSISTENZA
La S.C. ha affermato che non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
TRIBUTI, IVA, RISCOSSIONE, TERMINI DI ISCRIZIONE A RUOLO
La S.C., con riferimento ad una fattispecie anteriore alla riforma della riscossione Iva contenuta nel d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156, ha affermato che i termini di iscrizione a ruolo dell’Iva sono gli stessi previsti in materia di imposte dirette dall’allora vigente art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La S.C. ha affermato che ì benefici tributari di cui il contribuente abbia usufruito per la c.d. “prima casa” vengono meno nel caso di vendita ed acquisto di una quota di immobile non significativa
TRIBUTI, CREDITI TRIBUTARI, COMPENSAZIONE CON LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE, POSSIBILITA', ESCLUSIONE
La S.C. ha affermato che, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento (nella specie relativa alla riscossione dell'Irpeg), accertata con pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, tale sanzione è dovuta a prescindere dalla circostanza che l'imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.
TRIBUTI, REDDITI PRODOTTI DAGLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE ASL, TASSAZIONE
La S.C. ha affermato che i redditi degli immobili posseduti dalle Asl, strumentali all'esercizio delle attività istituzionali di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria, non vanno considerati redditi d’impresa, ma redditi fondiari autonomamente tassabili.
TRIBUTI, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA, AVVISO DI RICEVIMENTO, CONTENUTO
La S.C. ha escluso l'invalidità della notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull'avviso stesso delle generalità del soggetto al quale l'atto era stato consegnato, presso l'abitazione della destinataria, anche se il suddetto non risulti identificabile attraverso la sua firma perchè inintellegibile.
TRIBUTI, IVA, RIMBORSO DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI, TERMINI, NATURA PERENTORIA O MENO, DOMANDA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La S.C. ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla seguente questione: "se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso".
TRIBUTI. AIUTI DI STATO, SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL REGIME "DE MINIMIS", RECUPERO
In tema di aiuti di Stato la S.C. ha affermato che gli importi previsti dal regime "de minimis" rappresentano una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione, con la conseguenza che, quando la soglia viene superata, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza.
TRIBUTI, ACCERTAMENTO MEDIANTE GLI STUDI DI SETTORE
La S.C. ha ribadito, in tema di accertamento mediante gli studi di settore, che, in presenza di uno scostamento rispetto ai dati forniti dagli studi, il contribuente è ammesso da fornire le ragioni dello scarto tra l'accertato e il dichiarato, smentendo voce per voce i dati dell'Ufficio.
TRIBUTI, AZIENDA IN PERDITA, AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONFIGURABILITA, CONSEGUENZE
La S.C. ha affermato che anche in relazione ad un’azienda in perdita può configurarsi l’avviamento commerciale, il quale, in caso di acquisto dell’azienda, può essere iscritto nell’attivo del bilancio da parte della società acquirente, con conseguente deducibilità dai redditi d’impresa delle relative quote di ammortamento.
TRIBUTI, SANZIONI TRIBUTARIE, PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO L'AVVISO DI MORA, RAVVEDIMENTO, ESCLUSIONE
La S.C. ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la fattispecie del ravvedimento, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone che il versamento delle sanzioni e degli oneri accessori sia effettuato dal contribuente spontaneamente e non è configurabile nelle ipotesi in cui - esaurite le fasi di accertamento della violazione e di irrogazione delle sanzioni - l'amministrazione proceda alla riscossione coattiva delle stesse, notificando al contribuente l'avviso di mora.
TRIBUTI, RIMBORSO DEL CREDITO IVA, RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE, SUFFICIENZA
La S.C. ha affermato che la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo.
TRIBUTI, RIMBORSO DEL CREDITO IVA, RICHIESTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE, SUFFICIENZA
La S.C. ha affermato che, ai fini del rimborso del credito Iva, è sufficiente la richiesta in sede di dichiarazione annuale e non è necessaria una specifica ed ulteriore richiesta di rimborso.
IMPUGNAZIONI CIVILI, CASSAZIONE (RICORSO PER), PROCEDIMENTO, IN GENERE, MORTE DELLA PARTE CHE SI DIFENDE DA SE, EFFETTI, INTERRUZIONE DEL PROCESSO, QUESTIONE DI MASSIMA RILEVANZA, RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
La sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente - ritenendo trattarsi di questione di massima rilevanza - la questione se debba disporsi o meno l’interruzione del processo in Cassazione, nel caso in cui la parte che si difenda da sé, senza altro condifensore, nel giudizio di legittimità sia deceduta.
TRIBUTI, RECUPERO DI AIUTI DI STATO IVA, NORMATIVA NAZIONALE SULLA PRESCRIZIONE, DISAPPLICAZIONE, POSSIBILITA'
In tema di recupero di aiuti di Stato, la S.C. ha affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva.
TRIBUTI, IVA, RIMBORSO, RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative: se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni; se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a.
TRIBUTI, MISURE STRAORDINARIE DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE, LIMITATE NEL TEMPO E CONDIZIONATE AL PAGAMENTO DI UNA PARTE, NOTEVOLMENTE INFERIORE, DELL’ IMPOSTA DOVUTA, RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative: se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per oggetto ritardi economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altre Stato membro o in uno Stato terzo; se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate e se a tale interesse osti la non applicazione – nell’ambito di una misura di condono - del principio dell’abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e ricorra, in tal caso, una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea; se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinaria di rinuncia totale alla pretesa tributaria, misure straordinarie di definizione di controversie tributarie, limitate nel tempo e condizionate al pagamento di una parte, notevolmente inferiore, dell’ imposta dovuta; se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella causa all’esame della S.C.; se il principio di effettività dell’applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l’obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d’interpretazione alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea.
La sezione tributaria, innovando il proprio recente orientamento, ha stabilito che la mancata sottoscrizione in originale della copia del ricorso, così come della procura, depositata presso la segreteria del giudice tributario non ne determina l’inammissibilità, ma esclusivamente l’irregolarità, atteso che l’art. 22, terzo comma del d.lgs n. 546 del 1992 richiede soltanto che la parte o il difensore attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte.