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Sezioni Unite
Sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore C. Piccininni) PDF Print E-mail

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, ESDEBITAZIONE, PAGAMENTO ALMENO IN PARTE DEI CREDITORI, PORTATA, PARZIALE SODDISFACIMENTO DELL’INTERO CETO CREDITORIO, INESISTENZA DI RIPARTIZIONI IN FAVORE DI ALCUNI CREDITORI, IRRILEVANZA

Le Sezioni Unite, pronunciandosi su una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che, nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell’esdebitazione e di cui all’art. 142 legge fall., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell’intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla.

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Sentenza n. 23302 del 9 novembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Rordorf) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE, SINDACATO PER MOTIVI INERENTI ALLA GIURISDIZIONE

La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente Amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di cassazione in punto di giurisdizione.

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Sentenza n. 23306 del 9 novembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA

Le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. contro la decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di cassazione si fondi sull'allegazione che la decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi in precedenza formato il giudicato sulla questione. Nella stessa sentenza, le S.U. hanno individuato le condizioni per il passaggio in giudicato della decisione implicita sulla giurisdizione in caso di rigetto di ricorso da parte del TAR.

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Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci) PDF Print E-mail

IMPUGNAZIONI CIVILI, RICORSO PER CASSAZIONE, DEPOSITO DI ATTI

In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

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Ordinanza n. 22378 del 27 ottobre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Spirito) PDF Print E-mail

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE, IMPUGNAZIONE, GIURISDIZIONE DEL G.A.

La S.C., pronunziandosi per la prima volta sull’interpretazione del combinato disposto degli art. 199 e 37, terzo comma , della legge fall., il quale ultimo, dopo la riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto il reclamo alla corte d’appello contro il decreto di revoca del curatore, ha stabilito che il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore resta impugnabile innanzi al giudice amministrativo.

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Ordinanza n. 21582 del 19 ottobre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Travaglino) PDF Print E-mail

PROCESSO CIVILE, COMPETENZA, CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE ABBIANO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO GIURIDICO O DI FATTO RIGUARDANTE UN IMMOBILE, COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, CONFIGURABILITA’, CONDIZIONI E LIMITI

Le Sezioni Unite hanno affermato che sussiste la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

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Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo) PDF Print E-mail

COMPETENZA, COMPETENZA PER MATERIA, IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO, RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA, COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
 
 
Sentenza n. 18697 del 13 settembre 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. Forte) PDF Print E-mail

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA, ILLECITI DISCIPLINARI, ART. 2, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS N. 109 DEL 2006, RITARDO INGIUSTIFICATO NEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI

Le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006, che la durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali, rende non giustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegate dallo stesso magistrato e/o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.
 
 
Sentenza n. 17079 dell'8 agosto 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli) PDF Print E-mail

LAVORO, LAVORO SUBORDINATO, CONTRATTO COLLETTIVO, INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO, ACCORDO COLLETTIVO, PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI, LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO

È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.
 
 
Sentenza n. 17078 dell' 8 agosto 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Toffoli) PDF Print E-mail

GIURISDIZIONE, BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO, GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, SUSSISTENZA

In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell’esenzione dall’Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.
 
 
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