ESECUZIONE, PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI, RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE, CRITERI, QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA
Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.
PATTEGGIAMENTO, AZIONE CIVILE, RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE, CONDANNA, RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO, AMMISSIBILITA', LIMITI
Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui “è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, APPROPRIAZIONE INDEBITA, SOMME TRATTENUTE DAL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E DESTINATE A TERZI CREDITORI DI QUEST'ULTIMO, OMESSO VERSAMENTO, CONSEGUENZE
Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".
IMPUGNAZIONI, CASSAZIONE, RICORSO STRAORDINARIO, ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE, AMMISSIBILITA’, CONDIZIONI
Le Sezioni Unite, nel ribadire che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, hanno precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario. Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha quindi ulteriormente precisato che non può essere in radice esclusa la stessa configurabilità di un errore di fatto sulla prescrizione, come invece sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, rimanendo inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
STUPEFACENTI, ASSOCIAZIONE DI LIEVE ENTITA’, REGIME CUSTODIALE EX ART. 275 COMMA 3 COD. PROC. PEN., APPLICABILITA’, ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite, sul presupposto che la fattispecie dell’associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74, comma sesto, del d. P.R. n. 309 del 1990 è ipotesi autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui al comma primo, hanno affermato che la stessa non è soggetta al regime, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, e da interpretarsi restrittivamente, di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
PERSONE GIURIDICHE, RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI, REATO PRESUPPOSTO, FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE, ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.
MISURE DI SICUREZZA, LIBERTA’ VIGILATA, SOPRAVVENUTA INFERMITA’ DI MENTE
Le Sezioni Unite, premettendo anzitutto che nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, hanno affermato che la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, non operando in tale ipotesi la disposizione di cui all’art. 232, comma terzo, cod. pen. esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.
PROCEDIMENTI SPECIALI, GIUDIZIO IMMEDIATO, RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE, DETERMINAZIONE PER LA FASE, MOMENTO INIZIALE, INDIVIDUAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che nell’ipotesi di abbreviato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato - o di emissione di decreto penale di condanna -, vi è un iniziale vaglio di ammissibilità da parte del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, in ordine ai requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla successiva udienza fissata con decreto de plano procede un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato.
NOTIFICAZIONI, ALL'IMPUTATO O ALTRA PARTE PRIVATA, CONSEGNA DELL'ATTO AL DIFENSORE, USO DEL TELEFAX O DI ALTRO MEZZO IDONEO, LEGITTIMITA'
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per il quale le notificazioni di atti, che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.
MISURE CAUTELARI, PERSONALI, SUCCESSIONE DI LEGGI, NORMA SOPRAVVENUTA SFAVOREVOLE, LEGGE N. 38 DEL 2009, APPLICAZIONE RETROATTIVA, ESCLUSIONE, RAGIONI
Le Sezioni unite hanno ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria), non possa subire modifiche solo per effetto della nuova e più sfavorevole normativa. In motivazione, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU, si è anche osservato, per quanto più in generale riguarda il tema della successione di leggi processuali nel tempo, che il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno nell’ambito delle misure cautelari: non esistono, infatti, principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordinamento processuale.