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Sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011 - depositata il 28 ottobre 2011 (Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore E. Calvanese) PDF Print E-mail

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE, MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, PRINCIPIO DI SPECIALITA', REATI ANTERIORI E DIVERSI, MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, POSSIBILITA', PRECLUSIONE

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall’autorità giudiziaria spagnola è stata assolta dai reati oggetto del m.a.e. e, nel frattempo, processata in stato di libertà nell’ambito di un procedimento per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata). 

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