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Sentenza n. 26819 del 7 aprile 2011 - depositata l’8 luglio 2011 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo) PDF Print E-mail

MISURE CAUTELARI PERSONALI, DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA, MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, REQUISITI

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l’esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali alla tutela che si vuole assicurare.