DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, DELITTI CONTRO LA PERSONA, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, SOTTRAZIONE DI MINORI ALLA CUSTODIA GENITORIALE AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE, SUSSISTENZA DELL'IPOTESI CRIMINOSA, FATTISPECIE
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che sussiste l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 cod. pen. e non quella di cui all’art. 574 cod. pen., qualora, mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta, l'infans o l'amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978, rv. 138038, la S.C. ha ritenuto di poter configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, rilevando che, persino nel caso di infanti, la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 cod. pen. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dal’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI, RICAMBI PER AUTO NON ORIGINALI, RIPRODUZIONE DEL MARCHIO DEL COSTRUTTORE, REATO, SUSSISTENZA, ESCLUSIONE
La Corte ha stabilito che non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. La fattispecie aveva ad oggetto la pubblicizzazione e commercializzazione su siti internet di copricerchioni provenienti da produttori indipendenti ed in proposito i giudici di legittimità hanno precisato che in tali casi il marchio del costruttore apposto sugli stessi non svolge la sua tipica funzione distintiva, ma piuttosto quella estetico-descrittiva di riprodurre fedelmente il ricambio originale. In proposito la Corte ha altresì chiarito che la riconoscibilità della provenienza industriale del ricambio non può essere infatti garantita attraverso l’alterazione del suo aspetto, che ne comprometterebbe il suo utilizzo finale, bensì tramite le modalità di pubblicizzazione e confezionamento del prodotto.
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, USURA "BANCARIA", D.L. N. 70/2011, CONV. CON L. N. 106/2011, APERTURE DI CREDITO IN C/C, EFFETTO RETROATTIVO FAVOREVOLE PER GLI ISTITUTI DI CREDITO, ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le disposizioni contenute nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. con modd. in L. 7 luglio 2011, n. 106), meglio noto come “decreto sviluppo”, le quali prevedono una modifica migliorativa per le aperture di credito in c/c a vantaggio degli istituti di credito, non hanno effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. in relazione ai tassi soglia precedentemente previsti, non essendo intervenuta una modifica della norma incriminatrice.
SENTENZA, PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI, CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE, MODALITA'
La Corte ha affermato che, allorquando il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI, GIUDIZIO IMMEDIATO, RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, MODALITA’
Le Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato in seno a rito immediato non può essere formulata a mezzo posta giacché, da un lato, è prevista dall’art. 458, comma primo, cod. proc. pen., quale unica modalità di presentazione, quella del deposito nella cancelleria del gip con l’avvenuta prova della notifica al P.M. e, dall’altro, deve ritenersi inestensibile il disposto dell’art. 583 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni.
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, REGISTRAZIONI, DIRITTO DI ACCESSO DELLA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE, DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA AL CONTENUTO DEL SERVER DELLA PROCURA, ESCLUSIONE
La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare anche mediante l’autorizzazione ad un proprio consulente di accedere direttamente al “server” della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riversate sul supporto informatico rilasciato a quelle effettivamente presenti nello stesso. In proposito la sentenza ha precisato come nel caso di specie fosse stato legittimo delegare la formazione della copia delle conversazioni agli uffici di p.g. ove era stato originariamente instradato l’ascolto e come la richiesta del difensore fosse invece strumentale ad anticipare nel giudizio di riesame la verifica sull’utilizzabilità delle intercettazioni in relazione al presupposto dell’effettiva registrazione delle conversazioni nei locali della Procura, verifica invece demandata alla fase che si instaura in seguito al deposito degli atti, non potendosi ritenere compreso nel diritto di accesso alle registrazioni in quella cautelare, così come configurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, anche il diritto della parte a conseguire l’attestazione di conformità delle copie delle medesime alle tracce audio effettivamente contenute nel server della Procura.
IMPUGNAZIONI, OGGETTO, ATTO DI IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE UNA PLURALITA' DI PROVVEDIMENTI, AMMISSIBILITA'
Con la decisione in esame, seguita da altre tre di identico contenuto, la Corte ha affermato che è ammissibile l’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, purché questi ultimi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi, in quanto l’art. 581 cod. proc. pen., con l’espressione «il provvedimento», non intende circoscrivere numericamente gli atti impugnabili.
GIUDICE DI PACE, RICORSO IMMEDIATO, RINUNCIA,EFFETTI, REMISSIONE DI QUERELA
Le Corte ha affermato che la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela conseguendone, in caso di accettazione dell’imputato, l’estinzione del reato.
REATI CONTRO LA PERSONA, SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE, INIZIATIVE TURISTICHE, NATURA DEL REATO, MODALITA' DI COMMISSIONE
Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE, MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, PRINCIPIO DI SPECIALITA', REATI ANTERIORI E DIVERSI, MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, POSSIBILITA', PRECLUSIONE
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall’autorità giudiziaria spagnola è stata assolta dai reati oggetto del m.a.e. e, nel frattempo, processata in stato di libertà nell’ambito di un procedimento per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata).