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Ordinanza n. 14307 del 28 giugno 2011 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore V.Di Cerbo) PDF Print E-mail

PREVIDENZA SOCIALE, CONTRIBUTI ASSICURATIVI, IN GENERE

La Corte ha ritenuto di sollevare eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 20, comma 1, ultimo inciso, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, nella parte in cui ha previsto l’irripetibilità della contribuzione per malattia versata dai datori di lavoro anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, la quale, in via di interpretazione autentica, ha soppresso l’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, restando irrazionalmente penalizzato il comportamento di coloro che, in precedenza, avevano adempiuto all’obbligo rispetto a coloro che, invece, erano rimasti inadempienti.