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Lavoro
Sentenza n. 24474 del 21 novembre 2011 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore I. Tricomi) PDF Print E-mail

LAVORO PUBBLICO, ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, ESCLUSIONE

L'art. 7, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che consente l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per esigenze connesse alla fruizione dei congedi parentali, non si estende ai dipendenti pubblici che usufruiscono del trattamento di fine servizio atteso che detta norma non determina un’equipollenza tra il trattamento di fine rapporto e quello di fine servizio operante nel pubblico impiego, che resta esclusa vista la diversa base retributiva e di calcolo dei due trattamenti di quiescenza.

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Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011 (Quarta Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio) PDF Print E-mail

IMPIEGO PUBBLICO, IMPIEGATI DELLO STATO, PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI, TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE, COLLOCAMENTO IN POSIZIONE MENO FAVOREVOLE, ESCLUSIONE, FONDAMENTO, VALUTAZIONE DEL GIUDICE, NECESSITA’, CONTENUTO

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) - è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare - ai fini dell’esercizio del potere-dovere di dare immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea – se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario.
 
 
Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011 (Quarta Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio) PDF Print E-mail

IMPIEGO PUBBLICO, IMPIEGATI DELLO STATO, PERSONALE SCOLASTICO ATA DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI, TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE STATALE, COLLOCAMENTO IN POSIZIONE MENO FAVOREVOLE, ESCLUSIONE, FONDAMENTO, VALUTAZIONE DEL GIUDICE, NECESSITA’, CONTENUTO

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) - è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare - ai fini dell’esercizio del potere-dovere di dare immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea – se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario.

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Ordinanza n. 14307 del 28 giugno 2011 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore V.Di Cerbo) PDF Print E-mail

PREVIDENZA SOCIALE, CONTRIBUTI ASSICURATIVI, IN GENERE

La Corte ha ritenuto di sollevare eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 20, comma 1, ultimo inciso, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, nella parte in cui ha previsto l’irripetibilità della contribuzione per malattia versata dai datori di lavoro anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, la quale, in via di interpretazione autentica, ha soppresso l’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, restando irrazionalmente penalizzato il comportamento di coloro che, in precedenza, avevano adempiuto all’obbligo rispetto a coloro che, invece, erano rimasti inadempienti.
 
 
Ordinanza n. 14307 del 28 giugno 2011 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore V.Di Cerbo) PDF Print E-mail

PREVIDENZA SOCIALE, CONTRIBUTI ASSICURATIVI, IN GENERE

La Corte ha ritenuto di sollevare eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 20, comma 1, ultimo inciso, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, nella parte in cui ha previsto l’irripetibilità della contribuzione per malattia versata dai datori di lavoro anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, la quale, in via di interpretazione autentica, ha soppresso l’obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, restando irrazionalmente penalizzato il comportamento di coloro che, in precedenza, avevano adempiuto all’obbligo rispetto a coloro che, invece, erano rimasti inadempienti.

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Sentenza 9049 del 20 aprile 2011 (Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri, Relatore P. Curzio) PDF Print E-mail

LAVORO, TRATTENUTE SINDACALI, RIFIUTO DATORIALE IN RAGIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA, LEGITTIMITA', ESCLUSIONE

La S.C. ha affermato l'illegittimità del rifiuto datoriale di effettuare le trattenute sindacali in ragione dell'elevato numero dei dipendenti, ritenendo che il solo elemento dimensionale dell'impresa sia del tutto insufficiente a dimostrare l'inesigibilità dell'obbligo datoriale, potendo il datore ovviare alle difficoltà attraverso una organizzazione adeguata.
 
 
Sentenza n.7007 del 25 marzo 2011 (Sezione Lavoro, Presidente R. Foglia, Relatore I. Tricomi) PDF Print E-mail

LAVORO SUBORDINATO, COSTITUZIONE DEL RAPPORTO, ASSUNZIONE, ASSUNZIONE OBBLIGATORIA, RICHIESTA DI AVVIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE, FACOLTA' DI INDICAZIONE DELLA QUALIFICA, FONDAMENTO, RIFIUTO DI ASSUNZIONE, CONDIZIONI E LIMITI

In tema di assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.

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Ordinanza interlocutoria n. 5894 dell'11 marzo 2011 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore R. Arienzo) PDF Print E-mail

PREVIDENZA, TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SOSPENSIONE DEL TERMINE, (IN)CONFIGURABILITA'

Con l'ordinanza interlocutoria è stata rimessa alle sezioni unite la questione relativa alla computabilità nel termine prescrizionale del periodo di tempo relativo al procedimento amministrativo in materia di prestazioni previdenziali ovvero alla applicabilità della previsione sospensiva di cui all'art. 97 del rdl n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936.
 
 
Sentenza 10 marzo 2011, n. 5717 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Est. P. Stile) PDF Print E-mail

SANZIONI AMMINISTRATIVE - SOLIDARIETA', ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE PER MORTE DELL'AUTORE MATERIALE DELL'ILLECITO, EFFETTI, ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SOLIDALE

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa.
 
 
Sentenza n. 5714 del 10 marzo 2011 (Sezione Lavoro, Pres. F. Miani Canevari, Est. U. Berrino) PDF Print E-mail

LAVORO, LAVORO SUBORDINATO,  ORARIO DI LAVORO, LAVORO A TEMPO PARZIALE, LAVORO SUPPLEMENTARE, DIVIETO, SPECIFICHE ECCEZIONI, LIMITI, CONSEGUENZE

In tema di lavoro a tempo parziale, la violazione del divieto di espletamento di lavoro supplementare - previsto dell'art. 5, quarto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 - comporta per il datore di lavoro l'irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva.
 
 
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