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Sentenza n. 1520 del 26 gennaio 2010 (Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore G. B. Petti) PDF Print E-mail

FIDEIUSSIONE, OBBLIGAZIONE FUTURA, LIMITE, APPLICAZIONE ALLE GARANZIE PERSONALI ATIPICHE

Pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, la Corte ha ritenuto che l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, nell’ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di "patronage".