| Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011 (Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti) |
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CONTRATTO IN GENERALE, CAPARRA, COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO, AMMISSIBILITA’, OMESSA RISCOSSIONE, CONSEGUENZEPotendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce. |






