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Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011 (Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore S. Petitti) PDF Print E-mail

CONTRATTO IN GENERALE, CAPARRA, COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO, AMMISSIBILITA’, OMESSA RISCOSSIONE, CONSEGUENZE

Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
 
 
Sentenza n. 16401 del 27 luglio 2011 (Sezione Terza Civile, Presidente M. Finocchiaro, Relatore R. Frasca) PDF Print E-mail

CONTRATTO IN GENERALE, AUTORITA’ PER ENERGIA ELETTRICA E GAS, INCIDENZA DEL RELATIVO POTERE NORMATIVO SUI CONTRATTI DI UTENZA, CONFIGURAZIONE

Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas può concretarsi tramite prescrizioni integrative che si riflettono sullo stesso contenuto dei rapporti individuali di utenza anche in senso derogatorio di norme di legge, alla duplice condizione, però, che si tratti di prescrizioni dispositive e nell’interesse dell’utente o consumatore.
 
 
Ordinanza 8 settembre 2011 n. 18481 (Sezione Sesta Civile, Presidente G. Salmè , Relatore L. Macione) PDF Print E-mail

STRANIERO, ORDINE COATTIVO DI ALLONTANAMENTO, INOTTEMPERANZA, ESPULSIONE, LEGITTIMITA' ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE, ESCLUSIONE

La Corte, intervenendo per la prima volta, in sede civile, in ordine all’applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri), anche alla luce dell’interpretazione alla medesima fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011, caso El Dridi, (causa C-61/11), ha ritenuto illegittima l’espulsione del cittadino straniero, fondata esclusivamente sull’inottemperanza ad un ordine di allontanamento coattivo, disposta ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato, da ultimo, dall’art.1, comma 2 lettera M della legge 15/7/2009 n. 94. Secondo la Corte, il divieto contenuto nella Direttiva, di adottare ordini di allontanamento in via automatica ed immediata correlati alla sola preesistenza di una misura espulsiva, determina l’illegittimità ( e la conseguente disapplicazione ad opera del giudice nazionale) del meccanismo di intimazione immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata solo alla sanzione penale detentiva, previsto dall’art. 14 comma 5 bis e ter del medesimo d.lgs n. 286 del 1998. Pertanto, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della Direttiva, e disapplicando la norma in piena coerenza con le modifiche introdotte dal D.L. 89 del 2011 (convertito nella legge 129 del 2011, n.d.r.) l’espulsione che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi del citato art. 14 comma 5 bis, deve ritenersi illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima.
 
 
Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011 (Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino) PDF Print E-mail

RESPONSABILITÀ CIVILE, EVENTO DANNOSO RICONDUCIBILE, SOTTO IL PROFILO EZIOLOGICO, ALLA CONDOTTA DEL SANITARIO E AL FATTORE NATURALE RAPPRESENTATO DALLA PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA DEL DANNEGGIATO

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito). 

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Sentenza n. 29973 del 21 giugno 2011 - depositata il 27 luglio 2011 (Sezione Terza Penale, Presidente C. Petti, Relatore A. Franco) PDF Print E-mail

RIFIUTI, DELITTO DI TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI O CON INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI, MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 205 DEL 2010, DEPENALIZZAZIONE

Con la decisione in esame la Corte ha affermato che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal F.I.R. o con un formulario con dati incompleti o inesatti).
 
 
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